Art. 1.

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali.
      2. Per contratto di lavoro, ai sensi del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2594 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
      3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

 

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      4. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
      5. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile al prestatore d'opera acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.